DM 329/04 attuativo del Dlg 93/2000 che recepisce la 97/23/CE PED – Messa in servizio e successive verifiche

DM 329/04 attuativo del Dlg 93/2000 che recepisce la 97/23/CE PED – Messa in servizio e successive verifiche

I recipienti IN PRESSIONE serbatoi e recipienti semplici, sono soggetti al decreto DM 329/2004, attuativo del DL 93 del 25.02.2000 che recepisce la CE 97/23 PED.

La direttiva tratta le attrezzature a pressione con pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar, quindi salvo rare eccezioni tutti i compressori ed i serbatoi.

IL DECRETO prevede una denuncia di messa in servizio di alcuni recipienti in pressione, ogni qualvolta ci troviamo in presenza di:

  • impianto nuovo
  • impianto modificato (inseriti nuovi componenti)
  • impianto traslocato

I moduli per eseguire la denuncia sono scaricabili dal sito INAIL, sono da presentare in originale e completi di marca da bollo da 16 euro.

Chi è tenuto a fare la DENUNCIA (o dichiarazione) di MESSA IN SERVIZIO?

La dichiarazione di messa in servizio è a carico dell’utilizzatore dell’impianto, ed è da presentare all’ente competente (INAIL)

Elenco documenti:

  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (una dichiarazione in cui ci si assume la responsabilità di aver verificato che i lavori siano stati eseguiti in conformità alle specifiche dei costruttori)
  • richiesta di verifica messa in servizio (in cui si chiede ad INAIL di fare una ispezione sull’impianto)
  • relazione tecnica con schema impianto.

Non esiste un formato standard per la RELAZIONE TECNICA, la legge dice semplicemente che deve essere eseguita da una persona competente in materia. Questi può essere uno studio tecnico esterno o il responsabile della sicurezza dell’azienda. Il fornitore dell’impianto è tenuto a fornire la certificazione CE, i libretti per quanto riguarda i serbatoi, i certificati di collaudo valvole, i disegni, il manuale uso e manutenzione con istruzioni per il montaggio dell’impianto, ma NON è di sua competenza la denuncia di messa in servizio e neppure la relazione tecnica.

È bene precisare che, a prescindere da chi svolge le pratiche PED, questa va sempre firmata dall’utilizzatore dell’impianto; la responsabilità civile e penale di un impianto rimane dell’utente.

La nostra azienda offre un servizio di consulenza per le pratiche e si propone inoltre di svolgere la relazione tecnica per conto vostro.
Maggiori informazioni le trovate nell'allegato sotto