Ultimo aggiornamento :1 gennaio 2015
La nuova Regolamentazione 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, abroga (annulla) il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il Regolamento entra in vigore il 9 giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il Regolamento 842/2006 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è abrogato.
Principali novità e modifiche rispetto al regolamento che era in vigore precedentemente:
Non sarà più la quantità di f-gas contenuta ad essere considerata, ma l’impatto ambientale misurato come tonnellate di CO2 equivalente GWP (global warming potential) del f-gas considerato per il quantitativo in tonnellate contenute nel circuito).
Quindi se prima gli impianti con più di 3 kg di gas freon erano soggetti al libretto e controllo obbligatorio annuale, ora si parla di un quantitativo tale da produrre un EQUIVALENTE DI 5 TONNELLATE CO2, a seguire la tabella di conversione gas per gas.
La apparecchiature fisse e mobili di refrigerazione devono essere controllate da personale specializzato (imprese o privati iscritti al “Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate” visualizzabile su: fgas.it ), come previsto dall’ art. 13 del DPR 43/2012, con la frequenza nella tabella sopra citata
QUALI SONO GLI IMPIANTI INTERESSATI ALLA MANUTENZIONE PERIODICA?
Devono essere muniti di un “libretto di impianto”se la quantità del refrigerante è superiore o uguale al valore minimo signato sulla tabella precedente.
Devono essere registrati sul sito dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale: ispra.it
DOVE TROVO I DATI SUL MIO IMPIANTO SENZA LIBRETTO?
DEVO CAMBIARE IL MIO IMPIANTO?
DEVO CAMBIARE IL GAS REFRIGERANTE?
POSSO DA SOLO VERIFICARE L’IMPIANTO?
CON QUALE CADENZA DEVO VERIFICARE L’IMPIANTO?
REGISTRAZIONE
Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti equivalente di 5 tonnellate di Co2 di gas fluorurati ad effetto serra, devono presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.”
La dichiarazione dovrà essere trasmessa ad ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno, tramite il formato elettronico accessibile al seguente link: www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas
CHI DEVE ESEGUIRE LA REGISTRAZIONE SUL PORTALE ISPRA??
L’ “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
In base a questa definizione, il proprietario dell’impianto contenente gas fluorurati non è automaticamente l’operatore dell’apparecchiatura. Nelle applicazioni commerciali e industriali l’operatore è nella maggior parte dei casi una persona giuridica (di norma una società) che ha il compito di impartire istruzioni ai dipendenti riguardo al funzionamento tecnico ordinario dell’apparecchiatura. In alcuni casi, in particolare dove sono presenti grandi installazioni, si ricorre a contratti con imprese di assistenza per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione o di riparazione. In tali casi, la determinazione dell’operatore dipende dagli accordi contrattuali e pratici tra le parti.