DM 147/06 – Norme antinquinamento da gas freon

DM 147/06 – Norme antinquinamento da gas freon

Ultimo aggiornamento :1 gennaio 2015

La nuova Regolamentazione 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, abroga (annulla) il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il Regolamento entra in vigore il 9 giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il Regolamento 842/2006 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è abrogato.

Principali novità e modifiche rispetto al regolamento che era in vigore precedentemente:

Non sarà più la quantità di f-gas contenuta ad essere considerata, ma l’impatto ambientale misurato come tonnellate di CO2 equivalente GWP (global warming potential) del f-gas considerato per il quantitativo in tonnellate contenute nel circuito).

Quindi se prima gli impianti con più di 3 kg di gas freon erano soggetti al libretto e controllo obbligatorio annuale, ora si parla di un quantitativo tale da produrre un EQUIVALENTE DI 5 TONNELLATE CO2, a seguire la tabella di conversione gas per gas.

Obbligo del registro di impianto e apparecchiatura - quali controlli prescrive?

Obbligo del registro di impianto e apparecchiatura - quali controlli prescrive?

 

La apparecchiature fisse e mobili di refrigerazione devono essere controllate da personale specializzato (imprese o privati iscritti al “Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate” visualizzabile su: fgas.it ), come previsto dall’ art. 13 del DPR 43/2012, con la frequenza nella tabella sopra citata

QUALI SONO GLI IMPIANTI INTERESSATI ALLA MANUTENZIONE PERIODICA?

  • Tutti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, apparecchiature fisse e mobile di refrigerazione,
  • pompe di calore fisse,
  • apparecchiature fisse di protezione antincendio,
  • celle frigorifere e autocarri-rimorchi refrigerati,
  • chiller (refrigeratore acqua)

Devono essere muniti di un “libretto di impianto”se la quantità del refrigerante è superiore o uguale al valore minimo signato sulla tabella precedente.

Devono essere registrati sul sito dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale: ispra.it

DOVE TROVO I DATI SUL MIO IMPIANTO SENZA LIBRETTO?

  • Dalla targhetta posizionata lateralmente osservo: gas Rxxx peso x.xxkg
  • Verifico sulla tabella superiore la periodicità della manutenzione.

DEVO CAMBIARE IL MIO IMPIANTO?

  • No, devo solo adeguarmi e fare eseguire le verifiche periodiche da azienda certificata a norma CE 303/2008.

DEVO CAMBIARE IL GAS REFRIGERANTE?

  • No, il cambio viene fatto solo in caso di impianto vuoto o grosso guasto in ogni caso viene preventivamente concordato con l’installatore di fiducia, certificato secondo CE 303/2008.

POSSO DA SOLO VERIFICARE L’IMPIANTO?

  • No, solo personale con regolare patentino (PIF o PEF) impiegato in aziende registrate e certificate F-GAS.

CON QUALE CADENZA DEVO VERIFICARE L’IMPIANTO?

  • In funzione dal peso e dal tipo di gas che leggo sull’etichetta (vedi tabella a lato)

REGISTRAZIONE

Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti equivalente di 5 tonnellate di Co2  di gas fluorurati ad effetto serra, devono presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.”

La dichiarazione dovrà essere trasmessa ad ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno, tramite il formato elettronico accessibile al seguente link: www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas

CHI DEVE ESEGUIRE LA REGISTRAZIONE SUL PORTALE ISPRA??

L’ “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

  • libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
  • il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche(ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

In base a questa definizione, il proprietario dell’impianto contenente gas fluorurati non è automaticamente l’operatore dell’apparecchiatura. Nelle applicazioni commerciali e industriali l’operatore è nella maggior parte dei casi una persona giuridica (di norma una società) che ha il compito di impartire istruzioni ai dipendenti riguardo al funzionamento tecnico ordinario dell’apparecchiatura. In alcuni casi, in particolare dove sono presenti grandi installazioni, si ricorre a contratti con imprese di assistenza per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione o di riparazione. In tali casi, la determinazione dell’operatore dipende dagli accordi contrattuali e pratici tra le parti.